Onorevoli Colleghi! - Gli infortuni domestici risultano essere una realtà drammatica in Italia. Causano morti, fratture invalidanti, menomazioni gravi. Provocano costi ospedalieri, costi per cure e terapie, perdita di giornate lavorative e comunque sofferenze e diminuzione della qualità della vita.
      Pertanto, e indispensabile un sempre più preciso intervento legislativo.
      Nel 2000 è entrata in vigore la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto un preciso percorso legislativo in riferimento alla sicurezza delle abitazioni a favore di tutti i cittadini (capo I e capo II).
      La stessa legge introduce altresì l'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone che prestano in via esclusiva e non retribuita la loro attività all'interno della famiglia.
      L'introduzione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha in parte reso complessa l'applicazione della definizione delle linee guida (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 493 del 1999), e l'attuazione di campagne informative volte alla prevenzione degli incidenti domestici; inoltre, non risulta essere ancora perfezionata la raccolta di dati certi sul fenomeno e sulla sua reale dimensione.
      Contemporaneamente l'applicazione della stessa legge n. 493 del 1999, nella

 

Pag. 2

parte riferita all'assicurazione obbligatoria, ha posto in evidenza problematiche e limiti che solo la sua attuazione in questi anni ha permesso di verificare.
      Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche migliorative alla disciplina vigente.
      L'articolo 1 ribadisce la necessità, come già previsto nell'articolo 2, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambienti di civile abitazione per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni in materia.
      L'articolo 2 in primo luogo introduce un vincolo per le regioni e le province autonome rispetto all'attivazione di programmi formativi e informativi. La modifica è opportuna in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 117, attribuisce alla legislazione concorrente sia la tutela della salute che la tutela e la sicurezza del lavoro.
      Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 5 della legge n,  493 del 1999 introduce - nella parte della relazione sullo stato sanitario del Paese, che il Ministro della salute è tenuto a presentare al Parlamento, riferita alle attività di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione - la valutazione dell'entità e della qualità delle iniziative informative e formative assunte dalle singole regioni, garantendo un quadro più completo al legislatore anche in previsione di iniziative legislative correttive della normativa in essere.
      L'articolo 3, modificando il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, apporta elementi di coordinamento con le modifiche all'articolo 10 della predetta legge, con riferimento alla disciplina del Fondo autonomo speciale, relativamente alle funzioni cui è preposto il comitato amministratore.
      Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 7 e dell'articolo 10 s'intende superare definitivamente l'interpretazione di parte sinora data alla previsione legislativa sulla gestione del Fondo, riconoscendo al comitato tale funzione e all'INAIL, come struttura, la gestione operativa delle funzioni meramente amministrative.
      La modifica del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, che innalza da 65 anni a 70 anni l'assicurabilita contro gli infortuni domestici, risponde ad un'esigenza di tutela di persone attive in ambito domestico e per questo esposte al pericolo d'infortunio.
      La modifica al comma 4 dell'articolo 7 deriva dalla richiesta ripetutamente ed ufficialmente avanzata dalle associazioni di categoria, e in particolare da «Donneuropee Federcasalinghe», che si sono rese interpreti della volontà popolare di abbassare la percentuale d'invalidità fissata al 33 per cento, ritenendola eccessiva e penalizzante. Infatti troppi incidenti domestici producono comunque un'inabilità che comporta l'impossibilità allo svolgimento di determinati lavori, spese, necessità di assistenza e di cure. In questi casi, che rimangono comunque al di sotto della soglia del 33 per cento, le persone infortunate si sentono tradite dallo spirito della legge che copre i grandi rischi tralasciando quelli di medio-alta entità.
      L'articolo 4, mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 8 dispone l'innalzamento del tetto di gratuità. Non è più attuale, dopo l'introduzione dell'euro e l'aumento generalizzato dei prezzi, prevedere un limite così basso (circa 4.684 euro come reddito personale e circa 9.296 euro come reddito familiare) che sta molto al di sotto della soglia di povertà.
      L'articolo 5 estende all'assicurazione contro gli infortuni domestici la normativa che disciplina il danno biologico.
      L'articolo 6, introducendo una modifica sostanziale al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, è volto a meglio specificare le principali funzioni in materia di gestione del Fondo attribuite al comitato.
      L'introduzione dell'articolo 10-bis nella legge n. 493 del 1999, disposta dall'articolo 7, inserisce nella legislazione nazionale quanto già previsto nella legge regionale
 

Pag. 3

della Toscana 4 febbraio 2005, n. 24 (Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici), circa il ruolo del comitato regionale di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici. Un ruolo che dovrà essere di collaborazione attiva nell'ambito delle attività informative e formative, a cominciare dalla redazione e attuazione dei programmi regionali di settore come introdotti nel nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 493.
      L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.
 

Pag. 4